Quanto costa una causa di nullità matrimoniale?
I costi da sostenere per un processo di nullità matrimoniale si compongono sostanzialmente di due voci: il contributo alle spese processuali (si tratta di un contributo minimo rispetto ai veri costi del processo che vengono sostenuti dalla Conferenza Episcopale Italiana, affinché i fedeli non siano impediti per motivi economici di ricorrere a questo strumento per fare verità sulla propria situazione), i diritti di segreteria corrisposti per il rilascio di copie o l’esecutività civile della sentenza.
Il contributo obbligatorio
La parte attrice, al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo obbligatorio previsto dalla Norma CEI per concorrere ai costi della causa, fissato in € 525,00.
La parte convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non decida di costituirsi in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al momento della presentazione del mandato procuratorio, è tenuta a versare la somma di € 262,50.
Nel caso di accordo tra le parti e presentazione congiunta del libello, entrambe le parti costituite con Patrono, congiuntamente e solidalmente, sono tenute a versare un contributo obbligatorio unificato pari ad € 787,50.
Sono a carico delle parti le eventuali trasferte del Giudice Istruttore e del Notaio per le udienze fuori sede, e – nel caso di patrocinio stabile – le spese per le trasferte del Patrono per le udienze fuori sede.
Terminato il Processo
Nel caso in cui una delle parti sia interessata ad ottenere il decreto di esecutività per il riconoscimento civile della sentenza di nullità matrimoniale da richiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, è necessario presentare espressa richiesta.
Tale adempimento non è necessario qualora le parti non siano intenzionate ad ottenere il riconoscimento civile della sentenza di nullità matrimoniale.
Diritti di segreteria
Per il rilascio in carta semplice della Sentenza di I° grado pari ad € 10,00 per ciascuna parte, da pagarsi direttamente alla Segreteria Amministrativa. Tale adempimento non è necessario qualora la parte non sia interessata al rilascio di una copia cartacea della sentenza o preferisca una copia digitale in formato PDF.
GLI ONERI PROCESSUALI NON COPERTI DAI PREDETTI CONTRIBUTI SONO A CARICO DEL TRIBUNALE CHE LI SOSTIENE TRAMITE I FONDI CEI E DELLE DIOCESI.
È fatta salva la possibilità delle parti di contribuire ulteriormente con libere offerte.
Le parti sono rese partecipi, della possibilità per i fedeli abbienti di contribuire con una sovvenzione liberale aggiuntiva al contributo di causa, mediante un versamento a favore del “Fondo Tribunali per i meno abbienti” istituito presso la CEI a mezzo bollettino postale su c/c 1045886403.
N.B. Qualora ci si avvalga dell’assistenza legale di un Patrono di fiducia, è necessaria altresì la presentazione del Conferimento dell’incarico professionale e determinazione del compenso, debitamente compilata davanti allo stesso Patrono, sottoscritta da Patrono ed assistito e presentata per l’apposizione del visto al Vicario Giudiziale.
Le spese per l’avvocato
I costi comprendono due voci: l’onorario e le spese vive.
a) L’onorario copre l’attività di consulenza preliminare e di studio, l’assistenza durante l’istruttoria e la redazione di memorie difensive. Poichè ogni causa è diversa da un’altra e richiede maggiore o minore attività legale, l’onorario può variare da 1.575 euro fino a un massimo di 2.992, così come fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
b) Per spese vive si intendono: consulti con altri esperti, trasferte, produzione di materiale probatorio. Per pretendere dal cliente il rimborso di tali spese, l’avvocato deve presentare idonea documentazione.
c) L’onorario è da considerarsi al netto di IVA, casse forensi ed eventuali altri oneri fiscali come per legge.
Le condizioni di indigenza
Nel caso in cui la parte (o entrambe le parti) versi in condizioni di indigenza o difficoltà economica, può chiedere al Tribunale la riduzione, la rateizzazione o l’esenzione dal versamento del contributo obbligatorio. Sarà il Vicario Giudiziale, dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a decidere in merito.